Tassa sui rifiuti - TARI
New 2022
Con deliberazione n. 19 del 30/03/2023 il Consiglio Comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 bis dell'art. 1 della legge 197/2022 ossia di dare integrale applicazione alla misura dell'annullamento automatico di cui al comma 222 dell'art. 1 della suddetta legge .https://www.comune.canosa.bt.it/sites/default/files/2023-03/dlc_00019_30-03-2023_0.pdf
Descrizione del servizio
Cosa è
La TARI è la componente della IUC (Imposta Unica Comunale), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
A partire dal 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”) la Tassa sui rifiuti (TARI) fa parte, insieme all’IMU e alla TASI , dell’ imposta unica comunale (IUC).
L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e l'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"
Chi deve pagarla
La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazione, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
Come attivarla o cessarla
Ogni soggetto passivo TARI ha l’obbligo di presentare la dichiarazione delle superfici utili ai fini tassa rifiuti nonché le successive variazioni e/o cessazioni, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio, scaricabile a fondo pagina, entro 90 giorni dall’inizio o cessazione o variazione del possesso, detenzione di locali ed aree.
Come pagarla
Il Settore Finanze e Tributi, a coloro che abbiano presentato regolare denuncia, invierà l'invito di pagamento 2022 e i relativi modelli di pagamento F24, al domicilio fiscale dei contribuenti.
I modelli F24 possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale, oppure tramite internet banking, se previsto dai propri istituti di credito.
Per chi risiede all'estero il pagamento della TARI 2020 dovrà essere effettuato esclusivamente tramite vaglia postale internazionale oppure bonifico bancario internazionale in favore della Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI BARI utilizzando il seguente codice IBAN IT 72 A 054240 4297 000 000 000 216 - BIC BPBAIT3B e indicando nella causale il tributo, anno, Cod. Catast. Comunale e codice fiscale contribuente (es. TARI 2022 – B619 – e Cod. Fisc. contribuente).
Quando pagarla
Con deliberazione n 38 del 29/07/2022 il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe della Tari per l'anno 2022 e ha determinato le agevolazioni straordinarie previste dal D.L. 73/2021, stabilendo, come da norma regolamentare che il pagamento della tassa avvenga in n. 4 rate alle scadenze di seguito riportate
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1^ rata: 16/09/2022
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2^ rata: 16/10/2022
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3^ rata: 16/11/2022
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4 rata: 16/12/2022
Il pagamento potrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 16/12/2022.
In base all’art. 15 bis della legge n. 58 del 28.06.2019, che ha convertito con modifiche in legge, il Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 (denominato decreto crescita) “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."
Pertanto, il plico che sarà recapitato ai contribuenti conterrà n. 5 rate, di cui n. 3 con scadenza 16 settembre – 16 ottobre -16 novembre calcolate, calcolate come acconto sulle base delle tariffe TARI adottate lo scorso anno ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2020, e n. 1 rata con scadenza 16 dicembre calcolata a saldo conguaglio sulla base delle tariffe TARI 2021, oltre all’unica soluzione con scadenza 16 dicembre 2021 relativa all’intero importo dovuto per l’anno in corso.
Ricorda:
Il cittadino e tutti coloro che detengono immobili sono tenuti a dichiarare qualsiasi cambiamento della propria situazione abitativa o relativa agli spazi occupati, perché incide sulla tariffa TARI.
Hai cambiato casa? Hai acquistato un nuovo appartamento? Ecco cosa devi sapere
- se acquisiti o affitti un nuovo appartamento/immobile, presenta dichiarazione di nuova occupazione entro 90 giorni, comunicando gli estremi catastali.
- se cambi casa e lasci il tuo vecchio appartamento/immobile, presenta dichiarazione di cessazione di occupazione entro il bimestre corrente. Se non lo fai, dovrai continuare a pagare la Tari per l’appartamento/immobile che non occupi più.
La dichiarazione di cessazione non deve essere presentata se nell’immobile rimangono utenze attive (es. luce, gas, acqua) o se l'immobile è ammobiliato. Infatti in questo caso dovrai continuare a pagare la TARI.
Hai modificato la metratura del tuo appartamento/immobile? Ecco cosa devi sapere
- comunica le variazioni di metratura in aumento del tuo appartamento/immobile entro 90 giorni
- comunica le variazioni di metratura in diminuzione del tuo appartamento/immobile nel bimestre corrente o nel bimestre nel quale si verifica la variazione
- comunica la fusione di 2 o più unità immobiliari o il loro frazionamento e ricorda di riportare i dati catastali dell’immobile delle nuove unità.
Il tuo nucleo familiare è cambiato?
Devi comunicare all'Ufficio TARI la variazione della composizione del tuo nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il regolamento TARI disponibile nella sezione normativa di riferimento