Salta al contenuto principale

Decreto "Riaperture"

DL Riaperture

Con il Decreto Legge n.65 del 18 maggio 2021 sono definite le graduali riaperture previste per le regioni in zona gialla, tra cui la Puglia.

Queste le prossime aperture in zona gialla:

 

SPOSTAMENTI

Divieto di circolazione tra le 23 e le 5.

Dal 7 giugno il divieto è valido dalle 24 alle 5.

Dal 21 giugno il divieto è abolito.

 

CENTRI COMMERCIALI

Dal 22 maggio gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali possono aprire anche nei giorni festivi e prefestivi

 

PALESTRE

Dal 24 maggio sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

 

BAR E RISTORANTI

Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.

 

EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO

Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà permessa la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

 

FESTE E MATRIMONI

Dal 15 giugno saranno possibili, pure al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite l’impiego della “certificazione verde”.

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

 

PISCINE E CENTRI BENESSERE

Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli.

 

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Aperti musei e luoghi della cultura.

Nessun obbligo di prenotazione per i musei minori (con un numero di visitatori registrato nel 2019 inferiore ad un milione).

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La certificazione verde Covid-19 ha validità dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.