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Coronavirus: D.P.C.M. 23 marzo 2020

Coronavirus

 

Sono SOSPESE tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato riportato in basso

Le attività professionali NON SONO SOSPESE e per loro restano sempre ferme le prescrizioni del decreto di Conte dell' 11 marzo, in materia di sicurezza e lavoro a distanza.

Per le ATTIVITÀ’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, resta valido quanto già disposto dal decreto del Presidente Conte l'11 marzo 2020.

Le attività produttive sospese POSSONO comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o LAVORO AGILE

CONSENTITE le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.

SEMPRE consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali mentari.

Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

SONO CONSENTITE le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto SE dall'interruzione derivi un GRAVE PREGIUDIZIO all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

ATTENZIONE !!

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

ATTENZIONE !!

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione ENTRO il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

DA OGGI È FATTO DIVIETO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune DIVERSO rispetto a quello in cui attualmente si trovano,

AD ECCEZIONE PER:

comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza,
per motivi di salute.

IN PRATICA FUORI DA QUESTI CASI NON È CONSENTITO SPOSTARSI DA UN COMUNE ALL’ALTRO.

LA VIOLAZIONE È UN REATO PUNITO DALL’ART 650 DEL CODICE PENALE.

23 marzo 2020 - ore 10,30 - Sabino D'Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia |0883 610 206 | 339 5668311 | ufficiostampa@comune.canosa.bt.it