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Coronavirus: Nuove ordinanze della Regione Puglia

Coronavirus

 

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha emanato due ordinanze recanti misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

La n. 335 dispone che con decorrenza dal 12 agosto:

  • di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

  • di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

  • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

  • di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;

  • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La n. 336 dispone che con decorrenza dal 13 agosto:

  • è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati.

    Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

  • A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

  • Gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2) sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;

  • Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

  • Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all’aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.

Qui il modulo di autosegnalazione della Regione Puglia

 

12 agosto 2020 - ore 9,30 - Sabino D'Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia |0883 610 206 | 339 5668311 | ufficiostampa@comune.canosa.bt.it